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STOP AL LAVORO INTENSO NELLE ORE CALDE: L’ORDINANZA DELLA REGIONE

E’ in vigore da oggi (2 luglio) e fino al 31 agosto l’ordinanza del presidente della Regione che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

In particolare, “ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio” l’ordinanza stabilisce il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole tra le 12.30 e le 16 ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e dei cantieri edili ed affini per attività classificabili come “attività fisica intensa”

Quali sono gli effetti dell’esposizione al calore intenso in attività lavorativa?

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, ecc.

Uno sforzo fisico intenso e prolungato, uno stato di idratazione inadeguato, la necessità di indossare DPI che ostacolano la dispersione del calore corporeo, infatti, possono aumentare il

rischio di sviluppare reazioni acute da calore specialmente in presenza di malattie preesistenti.

I danni alla salute possono essere di tipo diretto: crampi, svenimento da caldo, disidratazione, patologie a carico della pelle e delle ghiandole sudoripare, congestione, sincope da calore, colpo di calore , oppure indiretto, aggravando condizioni patologiche preesistenti, o creando condizioni di affaticamento che possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore ed aumentare il rischio di infortuni (es: infortuni alla guida di veicoli o nella conduzione di macchinari).

 Cosa prevede l’ordinanza?

L’ordinanza vieta il lavoro in condizioni di attività intensa e di prolungata e diretta esposizione ai raggi solari, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei giorni più a rischio, fatta salva l’introduzione di misure di riduzione del rischio.

Qual è la fascia oraria di maggior rischio?

La fascia oraria di maggiore rischio è quella che va dalle ore 12:30 alle ore 16.

Come faccio a sapere quando sono a rischio e applico le misure dell’ordinanza?

Il rischio si ha quando si devono svolgere attività fisiche “intense” che prevedono l’esposizione diretta e prolungata al sole, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web

www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Quali sono i settori produttivi più a rischio?

I settori produttivi più a rischio a cui si applicano le misure dell’Ordinanza sono:

– settore agricolo;

– settore florovivaistico

– settore edile e affini.

Quali sono le attività lavorative che rientrano nella definizione di “attività fisica intensa”?

Lavoro intenso con braccia e tronco; portare materiale pesante

Lavoro che richiede l’uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso

Lavorare con martello

Segare, piallare o scalpellare legno duro

Falciatura a mano, scavo

Camminare ad una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h

Spingere o tirare carri e carriole con carichi pesanti

Disporre blocchi di cemento

Salita ripetuta di scale a gradini o a pioli.

Con quali modalità posso definire il livello di intensità delle attività lavorative che svolgo?

Occorre tener conto dell’effettivo impegno fisico richiesto per lo svolgimento dell’attività lavorativa; in lavori complessi possono coesistere mansioni che richiedono un’attività intensa ed altre a moderatà intensità (es. gestione dell’irrigazione dei campi: lo spostamento delle manichette e la loro stesura può essere considerata attività intensa e dovrebbe essere svolta in orari diversi da quelli più critici mentre la normale gestione della distribuzione dell’acqua può essere considerata attività moderata effettuabile con abbigliamento adatto e adeguate dotazioni (automezzo, acqua potabile, ecc.), ove non sia posticipabile, anche negli orari più critici.

In quali casi non si applica l’ordinanza?

L’ordinanza non si applica quando:

– le attività fisiche lavorative sono intense ma vengono adottate idonee misure organizzative ed operative (es. predisposizione di protezioni dal sole, corretto abbigliamento, riduzione della durata dei turni di lavoro all’aperto, ecc..) che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature

– le attività fisiche lavorative sono moderate e le misure adottate assicurano condizioni di esposizione al rischio dei lavoratori alle alte temperature

Le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica

incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Quali altre misure può adottare il lavoratore per prevenire tali rischi?

Il Ministero della salute fornisce una serie di indicazioni per il lavoratore a rischio:

– prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata attività in condizioni

moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 – 20 minuti);

– indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda) e creme con filtro solare;

– rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca;

– informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza;

– lavorare nelle zone meno esposte al sole o predisporre protezioni (gazebo, ombrelloni, ecc..);

– ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici;

– fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.

Quali altre misure può adottare il datore di lavoro per prevenire tali rischio?

Il datore di lavoro, in base al D. Lgs. 81/08, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, tipico delle attività

lavorative all’aperto e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, tra le quali il Ministero della Salute suggerisce ad esempio:

– ssicurare ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi correlati al caldo;

– fornire dispositivi di protezione individuale e quantitativi sufficienti di acqua potabile fresca;

– predisporre zone d’ombra o luoghi freschi per le pause di riposo,

– organizzare l’orario di lavoro in maniera da aumentare la frequenza delle pause di riposo e, ove possibile, programmare i lavori più pesanti in orari con temperature più favorevoli.

Inoltre, è importante che il datore di lavoro garantisca la sorveglianza sanitaria per valutare lo stato di salute dei lavoratori a rischio: cardiopatici, asmatici, bronchitici cronici, ipertesi, diabetici, obesi ed in generale di tutti coloro i quali sono portatori di patologie croniche o assumono farmaci, nei confronti dei quali andrebbero adottate particolari precauzioni, come evitare o limitare l’attività all’aperto durante le ore più calde della giornata.

 

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