Pillole di informazione

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal MC (medico competente):
• nei casi previsti dalla normativa vigente (quando il lavoratore è esposto ad un rischio di malattia professionale e/o quando svolge attività lavorative per cui è prevista la visita/accertamenti specifici es lavori in quota, conduzione carrello elevatore, ecc)
• qualora il lavoratore ne faccia richiesta al datore di lavoro e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi la-vorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
• visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di con-
troindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansio-ne specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professiona-li o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
• visita medica preventiva in fase preassuntiva; Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassun-tiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai ses-santa giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche vanno pianificate / programmate dal datore di lavoro o persona da lui delegata (non dal lavoratore) con il medico competente.

3. Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e/o negli altri casi vietati dalla norma-tiva vigente (quando non sono riferibili ai rischi della mansione svolta dal lavoratore, quando il lavoratore è in fe-rie/mutua/cassa integrazione)

4. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite medi-che esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno pre-cisati i limiti temporali di validità.

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