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Lavoro agile/smart working: le nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore introduce un intervento di rilievo nella disciplina del lavoro agile, chiarendo che la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore si fonda, in via principale, su un’informativa scritta, strutturata e periodicamente aggiornata. La modifica al D.Lgs. 81/2008, attraverso l’inserimento del nuovo comma 7-bis dell’art. 3, definisce infatti che gli obblighi prevenzionistici compatibili con il lavoro agile si considerano assolti mediante la consegna annuale di un documento contenente i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa da remoto (l’informativa).

Si tratta di un passaggio normativo importante, perché riconosce in modo esplicito la peculiarità dei luoghi di lavoro non direttamente gestiti dal datore, come l’abitazione o altri spazi scelti dal lavoratore.

In tali contesti, la prevenzione non può basarsi su un controllo materiale continuo, ma deve poggiare su informazione, consapevolezza e corretta cooperazione tra le parti.

La riforma si coordina con quanto già previsto dalla L. 81/2017, che aveva introdotto un obbligo informativo sui rischi del lavoro agile. Tuttavia, la collocazione esterna al Testo Unico aveva generato dubbi applicativi. L’inserimento diretto nel D.Lgs. 81/2008 rende oggi più certo il quadro degli adempimenti.

Particolare rilievo assume il riferimento ai videoterminali. Il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza delle attrezzature fornite, mentre gli obblighi legati all’utilizzo quotidiano vengono assolti tramite precise istruzioni su postura, ergonomia, pause e corretti comportamenti. I rischi principali restano affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici e sedentarietà.

La riforma del lavoro agile segna il passaggio da un modello fondato sul controllo diretto a uno basato sulla responsabilità condivisa tra datore di lavoro e lavoratore. Quest’ultimo deve collaborare attivamente, rispettando le indicazioni ricevute e adottando comportamenti corretti, mentre il datore ha l’obbligo di fornire informazioni chiare, aggiornate e coerenti con il contesto operativo.

Sanzioni: l’omessa informativa comporta arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 5.200 euro. Per le imprese diventa quindi essenziale garantire contenuti adeguati, tracciabilità della consegna e corretta archiviazione documentale, con il coinvolgimento del RLS.

La nuova informativa dovrà essere compilata (inserimento del Cognome e nome del lavoratore nell’apposito spazio sula prima pagina), firmata dal Datore di Lavoro, dal RLS e dal Lavoratore.

Copia del documento dovrà essere consegnata al lavoratore.

Tale procedura dovrà essere ripetuta con cadenza annuale

 

 

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